Alberto Lenzi
per il BENESSERE e la TUTELA ANIMALE

Nuovo disegno di legge presentato (8 Aprile) dalle nostre senatrici PD (pet therapy)

lenzialberto | Senza categoria | Apr 21, 2014| No Comments »

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIIa LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle Senatrici

AMATI, GRANAIOLA, MATTESINI, CIRINNA’, VALENTINI

Norme in materia di attività e terapie assistite dagli animali (pet therapy)

8 APRILE 2014

RELAZIONE

Onorevoli Senatori. – Alla luce dell’esperienza più che decennale e dei numerosi studi effettuati in

numerosi Paesi, è giunto il momento di considerare anche in Italia l’opportunità di riconoscere e di

definire le modalità relative all’impiego di animali per uso co-terapeutico in una serie di patologie in

cui tale impiego si è dimostrato in grado di produrre effetti benefici sulla salute dei pazienti.

La convinzione che gli animali da compagnia potessero costituire un valido supporto terapeutico

risale a tempi molto lontani: lo stesso Ippocrate, per esempio, consigliava agli amici una cavalcata

per combattere l’insonnia e per ritemprare il fisico. Più recentemente, nel 1944, la Croce rossa

americana, in un centro di convalescenza a Pauling, nei pressi di New York, sfruttò il lavoro in

fattoria per la riabilitazione dei soldati feriti dell’aeronautica militare. Ma è con la pubblicazione del

testo «Il cane come co-terapeuta» del neuropsichiatra Boris Levinson, che si iniziò a concepire

l’utilizzo dell’animale come mezzo per una comunicazione più diretta ed empatica con il malato. Da

allora si sono susseguiti numerosi altri studi e contributi volti a dimostrare come la compagnia degli

animali incida positivamente sul livello della pressione arteriosa, sul diabete, sui meccanismi

gastrointestinali e sulle tensioni nervose.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, recante il «Recepimento dell’accordo recante disposizioni in

materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», è stata riconosciuta agli animali

una capacità terapeutica per la cura degli anziani. Si tratta, quindi, di una terapia di

accompagnamento che trova modalità di intervento nel campo socio-sanitario. Vedere un malato

terminale «assistito» da un cane, un disabile accompagnato da un animale, un audioleso o un non

vedente che si affidano a un cane che li aiuta a dirigere i movimenti, o un delfino che gioca con un

bambino autistico, non è più una rarità neanche in Italia, anche se l’impiego degli animali a scopo

terapeutico non è ancora molto diffuso come avviene, invece, in altri Paesi.

La presenza di un animale migliora la vita dell’individuo, diminuendo la solitudine e la depressione,

e migliora situazioni di stress, stati di frustrazione o crisi di umore. Ma benefici si riscontrano anche

per i pazienti che soffrono di alcune forme di disabilità e di ritardo mentale e per i pazienti

psichiatrici. Dal punto di vista terapeutico, l’impiego di animali risulta positivo su individui che

necessitano di riabilitazione psichica, poiché consente di evitare gli effetti della cronicità, e risulta

prezioso nelle sedute riabilitative come aiuto per compiere i movimenti giusti, oltre a rendere le

stesse sedute anche meno stressanti e più divertenti. La presenza degli animali stimola la fantasia e

favorisce i rapporti interpersonali, crea un clima sereno che genera un miglioramento della capacità

espressiva e una migliore canalizzazione dell’aggressività.

Esperienze più recenti di applicazione della pet therapy in strutture di reinserimento sociale per i

pazienti post-comatosi, come Casa Dago a Roma (progetto supportato dal 1999 dalla regione Lazio

e dal Ministero della salute), hanno avuto risultati eccellenti nel miglioramento dei disturbi

cognitivo-comportamentali, dell’iniziativa e dell’affettività dei giovani post-comatosi.

Con il presente disegno di legge si intende promuovere e sviluppare la conoscenza dei benefici in

campo sociale e la validità come supporto alle cure specifiche delle attività e delle terapie assistite

dagli animali. Preliminarmente occorre distinguere, tuttavia, quelle che sono le attività assistite

dagli animali (AAA), a carattere educativo, ricreativo e ludico, dalle terapie assistite dagli animali

(TAA), che sono di carattere sanitario-terapeutico, come ad esempio l’ippoterapia, che in campo

riabilitativo ha dimostrato un’efficacia significativa nei disturbi dell’equilibrio e della coordinazione

motoria (atassia e deficit nel controllo del tronco).Si tratta, cioè, di due pratiche differenti nelle

procedure e negli ambiti di intervento e che richiedono contributi provenienti da diverse discipline.

L’articolo 1 del disegno di legge in esame individua quindi gli obiettivi delle attività e delle terapie

assistite dagli animali, ne definisce l’applicazione e le inserisce tra le prestazioni erogate dal

Servizio sanitario nazionale. L’articolo 2 definisce quelle che sono le attività e le terapie assistite

dagli animali, distinguendo gli interventi di tipo educativo e ricreativo da quelli finalizzati al

miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di

patologie e di malesseri emozionali e psicologici. L’articolo 3 istituisce il Comitato nazionale per le

attività e le terapie assistite dagli animali, prevedendone la composizione, e l’articolo 4 rimanda a un

apposito regolamento dello stesso Comitato la fissazione delle modalità per il riconoscimento delle

AAA e delle TAA, da sottoporre per l’approvazione al Ministro della salute. La norma di copertura

finanziaria è prevista all’articolo 5.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le attività e le terapie assistite dagli animali, ne individua gli

obiettivi, ne definisce l’applicazione e ne riconosce l’utilità in campo sociale nonché la validità come

possibile metodo di cura in sinergia con altri rimedi specifici.

2. Le attività e le terapie assistite dagli animali sono inserite, come prestazioni autonome o

complementari di altri mezzi di cura, tra gli strumenti ordinari a disposizione del sistema sanitario

per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico dei cittadini e come tali

rientrano tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

(Definizione delle attività e delle terapie assistite dagli animali).

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi di tipo educativo e ricreativo aventi

l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dell’uomo e realizzati, da professionisti o da

volontari opportunamente formati, con l’aiuto di animali in possesso delle caratteristiche

definite con il regolamento di cui all’articolo 4;

b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di

alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenti a patologie o a stati

di malessere emozionale e psicologico, praticati esclusivamente da medici professionisti con

comprovata esperienza, con l’aiuto di animali specificamente educati o addestrati,

nell’ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, di volta in volta documentate e

valutate.

2. Le AAA e le TAA possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di

riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di

tossicodipendenti o in altre strutture socio-sanitarie ritenute idonee ai sensi del regolamento di cui

all’articolo 4.

3. Nelle attività e nelle terapie assistite dagli animali è vietato l’impiego di animali selvatici, esotici

e di cuccioli. Gli animali devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le

capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché

l’attitudine a partecipare ai programmi di AAA e di TAA, e sono sottoposti a controlli periodici per

l’accertamento delle condizioni di salute e di benessere richieste ai fini del loro impiego.

Art. 3.

(Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali).

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, è istituito il Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli

animali, di seguito denominato «Comitato», costituito:

a) da un rappresentante del Ministero della salute;

b) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli

odontoiatri, dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari e

dal presidente dell’Ordine nazionale degli psicologi o da loro delegati;

c) da un rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sperimentale scelto tra coloro che hanno

una specifica esperienza nella realizzazione di AAA e di TAA;

d) da un operatore esperto del settore dell’handicap con esperienza specifica nella realizzazione

di AAA e di TAA;

e) da un esperto di etologia;

f) da un esperto di zooantropologia;

g) dal presidente della Società italiana di scienze comportamentali applicate (SISCA) o da un

suo delegato.

Art. 4.

(Compiti del Comitato).

1. Il Comitato predispone un regolamento per il riconoscimento delle AAA e delle TAA da

sottoporre per l’approvazione al Ministro della salute. Il regolamento definisce:

a) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti o delle associazioni abilitati a erogare

servizi di AAA e di TAA;

b) i requisiti professionali dei medici e del personale volontario che opera nell’ambito degli enti

o delle associazioni di cui alla lettera a);

c) le procedure per la formazione e per l’aggiornamento professionale dei soggetti di cui alla

lettera b);

d) i requisiti per assicurare il benessere psico-fisico degli animali impiegati nell’ambito delle

AAA e delle TAA e le caratteristiche per l’impiego di tali animali nelle medesime;

e) i criteri e le caratteristiche minime per la predisposizione delle strutture e degli spazi

destinati ad accogliere gli animali impiegati nell’ambito dei programmi di AAA e di TAA.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con

propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la

percentuale dell’ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la

percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di

assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno

2014.

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